Sentenze della Cassazione sui reati con le ASG
Vi proponiamo questo elenco di sentenze emesse dalla Cassazione e da altre corti italiane che definiscono i reati commessi con le repliche da soft air. Il testo è tratto da sito d’informazione e consulenza legale “La Legge per Tutti”, fondato e gestito da avvocati, commercialisti e giornalisti allo scopo di fornire al pubblico chiarimenti e approfondimenti in materia di diritto, fisco, lavoro eccetera.
Uso pistola soft air: Cassazione
Uso armi e reato: quando le pistole giocattolo o softair sono illecito penale e giustificano il sequestro da parte della polizia
Articolo tratto dal sito La Legge per Tutti
Indice
1. Sequestro preventivo arma di soft air
2. Sussiste l’aggravante dell’uso di arma in caso di lesioni provocate da pallini di gomma sparati da arma soft air
3. Armi e soft air
4. Marchi e contraffazione armi giocattolo
Sequestro preventivo arma di soft air
Nel sequestro preventivo di un’arma, il “periculum in mora”, rilevante ai fini della adozione della misura cautelare, è desumibile dalla disponibilità del bene e dall’uso potenziale che può esserne fatto, in ragione della concreta possibilità – per la natura dell’arma e le circostanze del fatto – di agevolare la commissione di altri reati della stessa specie.
(Fattispecie relativa al reato di minaccia con pistola del tipo “soft air”, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo di altre armi rinvenute nella disponibilità dell’autore del reato).
Cassazione penale sez. V, 01/12/2020, n.3048
Sussiste l’aggravante dell’uso di arma in caso di lesioni provocate da pallini di gomma sparati da arma soft air
Agli effetti del reato di lesioni, l’aggravante dell’uso di armi va ravvisata allorché qualsiasi strumento, provvisto di potenzialità lesiva, sia utilizzato in concreto come un’arma, dato, quest’ultimo, innegabile, nella specie, ove si considerino le lesioni cagionate alle parti lese, mediante l’espulsione di pallini di gomma da un’arma soft air.
Cassazione penale sez. V, 14/12/2017, n.14189
Armi e soft air
In tema di lesioni volontarie aggravate, sussiste il dolo eventuale nella condotta dell’agente che, praticando l’attività sportiva del soft air, provochi lesioni ad altro partecipante al torneo, utilizzando un’arma irregolare, non sottoposta al controllo degli organizzatori del torneo, nonché pallini vietati in quanto più pesanti e dotati, quindi, di maggiore potenzialità offensiva.
Cassazione penale sez. V, 07/05/2013, n.28648
Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 5 l. 18 aprile 1975 n. 110, consistente nella fabbricazione dell’arma giocattolo con l’impiego di tecniche e materiali che ne consentono la successiva trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo, l’alterazione del giocattolo e l’eliminazione del tappo rosso, è necessario che tale trasformazione avvenga senza modifiche radicali dell’oggetto.
Ciò non può affermarsi nel caso di armi “soft air” (destinate a giochi di simulazione militare) che – essendo costruite con pezzi in plastica e in materiale metallico, ottone o zama, tutti con caratteristiche di scarsa resistenza a calore e pressione – sono inidonee a sopportare le forze fisiche (pressione e calore) che si producono quando viene sparato un proiettile con un’arma vera, a meno di una rilevante sostituzione di pezzi dell’arma giocattolo con altri idonei a sopportare le forze fisiche in gioco.
Tribunale La Spezia sez. riesame, 14/10/2008
Marchi e contraffazione armi giocattolo
Le armi cosiddette “soft air” non sono giocattoli e si distinguono dalle armi da fuoco solo per la minore capacità offensiva dei proiettili e per la potenza di tiro: pertanto va confermata (se esente da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità) la decisione di merito che abbia riconosciuto in capo al licenziatario di un marchio di forma di fatto che contraddistingue armi da fuoco la tutela contro l’imitazione servile della forma da parte del produttore di armi “soft air”, riconoscendo un tratto individualizzante delle forme nelle caratteristiche che consentono agli appassionati del settore di sceglierle, attraverso il richiamo di corrispondenza alle armi letali.
Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22119
È valido il marchio HOP UP per armi “soft air” in quanto le parole inglesi che lo costituiscono non sono utilizzate con un significato letterale specifico ma sono combinate in modo del tutto originale, così da riprodurre il tono della velocità del proiettile.
Corte appello Milano, 20/05/2013
L’uso dei marchi di armi da fuoco per contraddistinguere le versioni “soft air” di tali armi non è un uso in funzione descrittiva e, in mancanza di licenza o consenso, costituisce una violazione dei diritti del titolare dei marchi registrati per le armi da fuoco, poiché l’associazione dell’espressione “soft air” a singoli prodotti fabbricati dalle più note case fornitrici di armi (ad esempio Smith&Wesson M36, Walther PPH, Sig Sauer P230, UZI SMG, Colt M16A1, Springfield Centimeter M1911A) assolve ad una funzione distintiva, consistente nel fatto di indurre il consumatore (nella specie un adulto, stante la pericolosità delle armi “soft air”) a prediligere le armi “soft air” che si riferiscono a prodotti di grande affidabilità e precisione.
Tale scelta non viene determinata dal riferimento alla casa produttrice del modello “soft air” ma dalla convinzione di acquistare un prodotto che riproduca le caratteristiche dell’arma contraddistinta dal marchio e che tale riproduzione avvenga sotto il controllo del produttore di quell’arma, che altrimenti ne subirebbe discredito.
Corte appello Milano, 20/05/2013
Vedi anche: Softair: cos’è e quando è legale?